" " SHARING THE SOLIDARITY "
by Paolo Enrico Guidobaldi
When I was offered the opportunity to participate as a speaker at our meeting I agreed, not without concern about the complexity and vastness of the topic.
The curiosity to investigate a legal somehow inflated to the media attention has, however, prevailed on the opportunity to refuse to quibble here before Authoritative colleagues on this issue.
For this reason, the scope of this report will have more the characteristics of a series of proposed legal questions to elicit further food for thought, a kind of lecture which will necessarily be followed by further study, a comprehensive report as expected.
Thus, while aware that, to propose a title such as "From Solidarity to sharing" might appear to most as a repetition of terms già usati in altri ambiti e per altri tipi di incontri, si è nuovamente voluto proporre, quasi per esorcizzare la difficoltà connessa alla vastità della materia.
Il proseguo della presentazione postula preliminarmente l’identificazione del significato che in questa sede si è voluto attribuire alla parola “solidarietà”, concetto di per sé esplicitato dall’impegno assunto dal Legislatore per i minori stranieri presenti in Italia mediante: “…programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie” (art. 33, comma 2, lettera a D. Lgs. 286/1998).
Alla stregua di tale impostazione, la giurisprudenza ritiene di individuare nelle disposizioni di rango costituzionale anche il concetto di “condivisione” al fine di: “ … apprestare gli interventi essenziali quoad vitam diretti alla eliminazione della grave patologia che affligge lo straniero” (Cassazione civile , sez. I, 24 gennaio 2008, n. 1531, ed inoltre cfr. Cass. 20561/06).
Sono parole solo apparentemente inflazionate che, tuttavia, rappresentano la sintesi di un percorso sociale ed umano, espressione di una sorta di assuefazione e di sottovalutazione dei fenomeni sociali che a loro volta generano paure e che spingono il legislatore ad intervenire con atti di urgenza e di necessità, modificando con un solo provvedimento sia il diritto sostanziale che il diritto processuale penale, creando sconforto interpreter.
As everyone knows, the Law of July 24, 2008, No 125 that more stringent measures for persons who, for various reasons, are in our area and qualify using a terminology that refers etymologically to the Latin "extraneus" or one who is present across the state despite not having Italian citizenship.
Until the entry into force of Decree of 23 May 2008, n. 92 (later converted with amendments by Law 125/2008), the Italian law, foreigners were only nationals of non-EU nationals and stateless persons (cf. art. 1, paragraph 1, Decree 25 July 1998, No 289) chiarendo altresì che tutte le norme dettate nel Testo Unico non si potessero applicare “…ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli…” (art. 1, comma 2 D.Lvo 289/98).
Per tutti coloro i quali potevano beneficiare di un passaporto comunitario, in caso di allontanamento per necessità od opportunità, si sarebbe dovuto comunque applicare una normativa differente e questo per: “… garantire la piena ed integrale attuazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, di soggiorno, di allontanamento…” (cfr. art. 45, comma 2, lettera a- Legge 6 marzo 1998, n. 40).
L’ultima disposizione testé citata, trova un corrispondente nel combinato disposto degli artt. 2, 3 e 12 Tratt. CE, che sancisce il principio della parità di trattamento di tutti i cittadini dell’Unione Europea con il connaturale ed espresso divieto di discriminazione delle persone in base alla cittadinanza e/o alla residenza degli stessi.
Oltretutto, il principio della parità di trattamento, enunciato sia dal Trattato, sia nel Regolamento CE n. 1612/68 (relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità), vieta non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma altresì qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, received the same result.
This strict interpretation, which is necessary to ensure the effectiveness of one of the basic principles of the Community, is also expressly recognized in the preamble (no. 5) of that Regulation EC No 1612/68, which states in part that the equal treatment of citizens must be assured "of law and fact." This legal view
ultranationalist, find support and solace in Regulation No 1612 of 1968 where - Articles. 10-12 - provides that: ".. have the right to settle with the worker, a citizen of one Member State employed in the territory of another Member State, whatever their nationality, their spouse and their descendants who are under …o a carico nonché gli ascendenti (genitori) di tale lavoratore e del suo coniuge (anche extracomunitario) che siano a suo carico".
In tal senso è da interpretare anche l’art. 18 del Trattato Istruttivo della Comunità Europea nella parte in cui prevede il diritto di libera circolazione dei cittadini comunitari e riconosce un diritto soggettivo di ogni cittadino dell’U.E. al rilascio della carta di soggiorno.
Dal un punta di visto meramente sistematico, il Testo Unico poteva lasciar intendere di essere in una fase ideologico-dogmatica tale da consentire di far tornare in auge, almeno per l’Europa Comunitaria, l’espressione romanistica tradizionale di una “societas generis humanis”, con norme superiori condivise da un ambito esteso di persone sottratte, almeno in parte, all’imperio di una sola realtà statuale.
Con l’entrata in vigore della Legge 24 luglio 2008, n. 125 si deve prendere atto della circostanza per la quale la citata norma rappresenta sicuramente l’esercizio delle prerogative della Sovranità nazionale con la conseguente crisi dell’universalismo giuridico continentale, tanto enunciato.
La difficoltà tecniche della nuova normativa, tuttavia, non si esauriscono qui in quanto si devono segnalare alcune imprecisioni nella terminologia utilizzata, certamente risultato di una fretta eccessiva nella compilazione del testo.
Un primo indizio lo si ricava dalla lettura del titolo dell’articolo 235 of the Penal Code, as amended by Law (125/08), which states that the rule that follows, contains provisions on the "expulsion or removal of the foreign state."
While recognizing that "Category legis non est lex," is only in the text is found the chief intention of the legislature in so far as they require that: "The court orders the expulsion of foreigners or the expulsion of citizens belonging to the State an EU Member State ... "(art. 235 CP).
immediate indication one gets from reading the text is that the Law July 24, 2008, No 125 we have wanted to distinguish between the citizen Italian and the person in the territory of the State without further specification, with the stranger on the same plane and the Community.
linguistic element that sets the two situations on the same legal and conceptual framework is the use of a conjunction: thus, while in written language, the conjunction "or" continue to persist with its adversarial sense, in this case, the legislator seems to have understood use it more as a way of speaking and definitely give it that meaning of explanation which tends to shorten and simplify development and terms of expression and to give it the value of "ie".
likely it is considered that in this case may have the value of conjunction disjunctive-exclusive, presentando allora due possibilità alternative l'una all'altra.
Chiaramente non si obietta nulla circa la legittimazione di emanare tali disposizioni, ma corre l’obbligo di chiarire che la c.d. “autoritas” ha indirettamente enunciato il principio della obbligatorietà di una norma qualificando tutti i non cittadini italiani come “homines viatores” e questo determina una serie di problematiche.
Tentando di definire giuridicamente il concetto sopra espresso, il Legislatore – con la L 125/08 - ha inteso distinguere in due categorie quanti sono presenti sul territorio dello Stato,: nella prima sono inseriti quanti, per lo “ius sanguinis” o per lo “ius soli”, possono beneficiare delle disposizioni rese dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91; nella seconda gli stranieri ed i cittadini comunitari.
Rimane da comprendere cosa intenda il legislatore con il termine straniero e come considerare da un punto di vista giuridico, le persone presenti in Italia e suddivisibili in sottocategorie così da comprendere:
a) lo straniero profugo (ritenuto tale per essere una persona costretta ad abbandonare la propria dimora ed i propri affetti a causa di conflitti bellici o di eventi di varia natura, più o meno violenti, od a seguito di catastrofi naturali) e, comunque, non garantiti e tutelati da disposizioni particolari (cfr. Circ. PCM Dica 2428/terza/19.10.6.1 del 15.3.2002; Legge 15 ottobre 1991 n. 344; Legge 26 dicembre 1981, n. 763);
b) lo straniero migrante (per essere stato considerato a suo tempo uno sfollato);
c) lo straniero rifugiato (comunque tutelato agli artt. 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 in quanto ratificata con Legge 27 ottobre 1951, n. 1739);
d) lo straniero richiedente asilo (garantito nell’Ordinamento italiano direttamente dall’art. 10, 3 comma Costituzione);
e) lo straniero apolide (qualificabile come categoria protetta in quanto rientrante nell’espressa previsione dell’art. 19 T.U. del Decreto legislativo 286/98 e per i quali non valgono sia i provvedimenti di espulsione sia il respingimento alla frontiera). Corre l’obbligo di sottolineare che in questo caso è possibile applicare lo status di apolidi solo a quanti sono riconosciuti come tali (cfr. Convenzione di New York del 1954 relativa allo status degli apolidi; Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia), ma anche a quanti come nel caso dei Bedoun, una popolazione numericamente considerevole in alcuni paesi della penisola araba, fra i quali il Kuwait, che vivono da generazioni “ereditando” la non cittadinanza: per inciso la parola “bedoun”, nella loro lingua, significa “senza”.
Sicuramente un altro discorso deve essere fatto per un’altra sottocategoria di stranieri che sopra non sono stati considerati e che in qualche modo beneficiano di uno status tale da essere considerati.
Senza dover scomodare il principio enunciato l’art. 3 della Costituzione, appare necessario che a quanti sopra elencati, si debbano poi aggiungere gli stranieri rientranti nell’ipotesi dell’art. 19 D.Lgs. 286/98 e qualificati dalla norma come una serie di categorie protette quali: a) lo straniero minore di anni 18, salvo il diritto del minore di seguire il genitore o l'affidatario espulso; b) lo straniero in possesso della carta di soggiorno; c) lo straniero convivente con parenti entro il quarto grado o il coniuge, di nazionalità italiana.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha inoltre inteso individuare prevedere meritevoli di tutela anche altre due sottocategorie: a) la donna straniera in stato di gravidanza ed il di lei figlio fino al six months after birth (see Constitutional Court, Judgement of 12.7.2000, n. 376); b) the alien in serious health conditions (the Constitutional Court, Judgement No. 252, 5.7.2001).
Only by way of provocation, one wonders: Having said that Article. 2 Constitution recognizes "... the inviolable rights of man" and art. 24 of the Constitution uses the word "all" with attributive function - to indicate the total number of people - perhaps the Law of July 24, 2008, No 125 wanted to do something innovative.
So to understand the status of such aliens should be untouchable trouble that Seneca, in his "De beneficiis", stated that it was important to distinguish between the "beneficium" (understood as the authentic gift bestowed on the model for the gods) and the "munus" (act intended to gratify or to enhance the donor).
It seems, therefore, dramatically recur thought of Raoul Follerea which stated that:
by Paolo Enrico Guidobaldi
When I was offered the opportunity to participate as a speaker at our meeting I agreed, not without concern about the complexity and vastness of the topic.
The curiosity to investigate a legal somehow inflated to the media attention has, however, prevailed on the opportunity to refuse to quibble here before Authoritative colleagues on this issue.
For this reason, the scope of this report will have more the characteristics of a series of proposed legal questions to elicit further food for thought, a kind of lecture which will necessarily be followed by further study, a comprehensive report as expected.
Thus, while aware that, to propose a title such as "From Solidarity to sharing" might appear to most as a repetition of terms già usati in altri ambiti e per altri tipi di incontri, si è nuovamente voluto proporre, quasi per esorcizzare la difficoltà connessa alla vastità della materia.
Il proseguo della presentazione postula preliminarmente l’identificazione del significato che in questa sede si è voluto attribuire alla parola “solidarietà”, concetto di per sé esplicitato dall’impegno assunto dal Legislatore per i minori stranieri presenti in Italia mediante: “…programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie” (art. 33, comma 2, lettera a D. Lgs. 286/1998).
Alla stregua di tale impostazione, la giurisprudenza ritiene di individuare nelle disposizioni di rango costituzionale anche il concetto di “condivisione” al fine di: “ … apprestare gli interventi essenziali quoad vitam diretti alla eliminazione della grave patologia che affligge lo straniero” (Cassazione civile , sez. I, 24 gennaio 2008, n. 1531, ed inoltre cfr. Cass. 20561/06).
Sono parole solo apparentemente inflazionate che, tuttavia, rappresentano la sintesi di un percorso sociale ed umano, espressione di una sorta di assuefazione e di sottovalutazione dei fenomeni sociali che a loro volta generano paure e che spingono il legislatore ad intervenire con atti di urgenza e di necessità, modificando con un solo provvedimento sia il diritto sostanziale che il diritto processuale penale, creando sconforto interpreter.
As everyone knows, the Law of July 24, 2008, No 125 that more stringent measures for persons who, for various reasons, are in our area and qualify using a terminology that refers etymologically to the Latin "extraneus" or one who is present across the state despite not having Italian citizenship.
Until the entry into force of Decree of 23 May 2008, n. 92 (later converted with amendments by Law 125/2008), the Italian law, foreigners were only nationals of non-EU nationals and stateless persons (cf. art. 1, paragraph 1, Decree 25 July 1998, No 289) chiarendo altresì che tutte le norme dettate nel Testo Unico non si potessero applicare “…ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli…” (art. 1, comma 2 D.Lvo 289/98).
Per tutti coloro i quali potevano beneficiare di un passaporto comunitario, in caso di allontanamento per necessità od opportunità, si sarebbe dovuto comunque applicare una normativa differente e questo per: “… garantire la piena ed integrale attuazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, di soggiorno, di allontanamento…” (cfr. art. 45, comma 2, lettera a- Legge 6 marzo 1998, n. 40).
L’ultima disposizione testé citata, trova un corrispondente nel combinato disposto degli artt. 2, 3 e 12 Tratt. CE, che sancisce il principio della parità di trattamento di tutti i cittadini dell’Unione Europea con il connaturale ed espresso divieto di discriminazione delle persone in base alla cittadinanza e/o alla residenza degli stessi.
Oltretutto, il principio della parità di trattamento, enunciato sia dal Trattato, sia nel Regolamento CE n. 1612/68 (relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità), vieta non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma altresì qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, received the same result.
This strict interpretation, which is necessary to ensure the effectiveness of one of the basic principles of the Community, is also expressly recognized in the preamble (no. 5) of that Regulation EC No 1612/68, which states in part that the equal treatment of citizens must be assured "of law and fact." This legal view
ultranationalist, find support and solace in Regulation No 1612 of 1968 where - Articles. 10-12 - provides that: ".. have the right to settle with the worker, a citizen of one Member State employed in the territory of another Member State, whatever their nationality, their spouse and their descendants who are under …o a carico nonché gli ascendenti (genitori) di tale lavoratore e del suo coniuge (anche extracomunitario) che siano a suo carico".
In tal senso è da interpretare anche l’art. 18 del Trattato Istruttivo della Comunità Europea nella parte in cui prevede il diritto di libera circolazione dei cittadini comunitari e riconosce un diritto soggettivo di ogni cittadino dell’U.E. al rilascio della carta di soggiorno.
Dal un punta di visto meramente sistematico, il Testo Unico poteva lasciar intendere di essere in una fase ideologico-dogmatica tale da consentire di far tornare in auge, almeno per l’Europa Comunitaria, l’espressione romanistica tradizionale di una “societas generis humanis”, con norme superiori condivise da un ambito esteso di persone sottratte, almeno in parte, all’imperio di una sola realtà statuale.
Con l’entrata in vigore della Legge 24 luglio 2008, n. 125 si deve prendere atto della circostanza per la quale la citata norma rappresenta sicuramente l’esercizio delle prerogative della Sovranità nazionale con la conseguente crisi dell’universalismo giuridico continentale, tanto enunciato.
La difficoltà tecniche della nuova normativa, tuttavia, non si esauriscono qui in quanto si devono segnalare alcune imprecisioni nella terminologia utilizzata, certamente risultato di una fretta eccessiva nella compilazione del testo.
Un primo indizio lo si ricava dalla lettura del titolo dell’articolo 235 of the Penal Code, as amended by Law (125/08), which states that the rule that follows, contains provisions on the "expulsion or removal of the foreign state."
While recognizing that "Category legis non est lex," is only in the text is found the chief intention of the legislature in so far as they require that: "The court orders the expulsion of foreigners or the expulsion of citizens belonging to the State an EU Member State ... "(art. 235 CP).
immediate indication one gets from reading the text is that the Law July 24, 2008, No 125 we have wanted to distinguish between the citizen Italian and the person in the territory of the State without further specification, with the stranger on the same plane and the Community.
linguistic element that sets the two situations on the same legal and conceptual framework is the use of a conjunction: thus, while in written language, the conjunction "or" continue to persist with its adversarial sense, in this case, the legislator seems to have understood use it more as a way of speaking and definitely give it that meaning of explanation which tends to shorten and simplify development and terms of expression and to give it the value of "ie".
likely it is considered that in this case may have the value of conjunction disjunctive-exclusive, presentando allora due possibilità alternative l'una all'altra.
Chiaramente non si obietta nulla circa la legittimazione di emanare tali disposizioni, ma corre l’obbligo di chiarire che la c.d. “autoritas” ha indirettamente enunciato il principio della obbligatorietà di una norma qualificando tutti i non cittadini italiani come “homines viatores” e questo determina una serie di problematiche.
Tentando di definire giuridicamente il concetto sopra espresso, il Legislatore – con la L 125/08 - ha inteso distinguere in due categorie quanti sono presenti sul territorio dello Stato,: nella prima sono inseriti quanti, per lo “ius sanguinis” o per lo “ius soli”, possono beneficiare delle disposizioni rese dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91; nella seconda gli stranieri ed i cittadini comunitari.
Rimane da comprendere cosa intenda il legislatore con il termine straniero e come considerare da un punto di vista giuridico, le persone presenti in Italia e suddivisibili in sottocategorie così da comprendere:
a) lo straniero profugo (ritenuto tale per essere una persona costretta ad abbandonare la propria dimora ed i propri affetti a causa di conflitti bellici o di eventi di varia natura, più o meno violenti, od a seguito di catastrofi naturali) e, comunque, non garantiti e tutelati da disposizioni particolari (cfr. Circ. PCM Dica 2428/terza/19.10.6.1 del 15.3.2002; Legge 15 ottobre 1991 n. 344; Legge 26 dicembre 1981, n. 763);
b) lo straniero migrante (per essere stato considerato a suo tempo uno sfollato);
c) lo straniero rifugiato (comunque tutelato agli artt. 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 in quanto ratificata con Legge 27 ottobre 1951, n. 1739);
d) lo straniero richiedente asilo (garantito nell’Ordinamento italiano direttamente dall’art. 10, 3 comma Costituzione);
e) lo straniero apolide (qualificabile come categoria protetta in quanto rientrante nell’espressa previsione dell’art. 19 T.U. del Decreto legislativo 286/98 e per i quali non valgono sia i provvedimenti di espulsione sia il respingimento alla frontiera). Corre l’obbligo di sottolineare che in questo caso è possibile applicare lo status di apolidi solo a quanti sono riconosciuti come tali (cfr. Convenzione di New York del 1954 relativa allo status degli apolidi; Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia), ma anche a quanti come nel caso dei Bedoun, una popolazione numericamente considerevole in alcuni paesi della penisola araba, fra i quali il Kuwait, che vivono da generazioni “ereditando” la non cittadinanza: per inciso la parola “bedoun”, nella loro lingua, significa “senza”.
Sicuramente un altro discorso deve essere fatto per un’altra sottocategoria di stranieri che sopra non sono stati considerati e che in qualche modo beneficiano di uno status tale da essere considerati.
Senza dover scomodare il principio enunciato l’art. 3 della Costituzione, appare necessario che a quanti sopra elencati, si debbano poi aggiungere gli stranieri rientranti nell’ipotesi dell’art. 19 D.Lgs. 286/98 e qualificati dalla norma come una serie di categorie protette quali: a) lo straniero minore di anni 18, salvo il diritto del minore di seguire il genitore o l'affidatario espulso; b) lo straniero in possesso della carta di soggiorno; c) lo straniero convivente con parenti entro il quarto grado o il coniuge, di nazionalità italiana.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha inoltre inteso individuare prevedere meritevoli di tutela anche altre due sottocategorie: a) la donna straniera in stato di gravidanza ed il di lei figlio fino al six months after birth (see Constitutional Court, Judgement of 12.7.2000, n. 376); b) the alien in serious health conditions (the Constitutional Court, Judgement No. 252, 5.7.2001).
Only by way of provocation, one wonders: Having said that Article. 2 Constitution recognizes "... the inviolable rights of man" and art. 24 of the Constitution uses the word "all" with attributive function - to indicate the total number of people - perhaps the Law of July 24, 2008, No 125 wanted to do something innovative.
So to understand the status of such aliens should be untouchable trouble that Seneca, in his "De beneficiis", stated that it was important to distinguish between the "beneficium" (understood as the authentic gift bestowed on the model for the gods) and the "munus" (act intended to gratify or to enhance the donor).
It seems, therefore, dramatically recur thought of Raoul Follerea which stated that:
"poverty remains a big man what's precious to him, the dignity of man"and lawyers should remember
"No peace without justice"(John Paul II - Message for World Day of Peace 2002).
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